Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 all’art. 2, comma 1, lettera c), definisce “terre e rocce da scavo” come: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.

Le “terre e rocce da scavo” possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006, relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina, e per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i requisiti stabiliti nell’art. 4, “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti” del d.p.r. n. 120/2017.

Per le “terre e rocce da scavo” qualificate come sottoprodotti e originate da attività ed interventi autorizzati in base alle norme vigenti si indicano, di seguito, le caratteristiche delle tipologie di dichiarazioni da predisporre ed inviare:

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni di opere soggette a procedure di V.I.A. o A.I.A. (cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto)
Riferimento d.p.r. 120/2017Documenta-zioneModuloTempisticaSoggetto che la presentaDestinatari Documentazione
Art. 9, Comma 1 e 2Piano di utilizzo che include anche la Dichiarazione sostitutiva Almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, o nel caso di opere soggette a VIA o AIA prima della conclusione dei relativi procedimentiProponente (il soggetto che presenta il piano di utilizzo)Autorità Competente per sito Produzione Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it  
Art. 15, comma 1Modifiche sostanziali, come definite dall’art. 15 comma 2, al Piano di utilizzo Nel caso di aumento di volume in banco entro il 20% entro 15 gg da quando è intervenuta la modifica. Per gli altri casi previsti la modifica è applicabile dopo 60 giorniProponente (il soggetto che presenta il piano di utilizzo) o Esecutore del PUT (il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 120/2017)Autorità Competente per sito Produzione e Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it  
Art. 7, comma 2DAUAllegato 8Entro il termine di validità del piano di utilizzo. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodottoEsecutore (PUT) (il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 120/2017)Autorità Competente del sito di destinazione, Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it (L’Arpa Molise per il sito di produzione trasmette le informazioni all’Agenzia territorialmente competente per il sito di destinazione nel caso in cui i due siti ricadano in Regioni diverse) Comuni siti di produzione e destinazione
Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di: grandi dimensioni non sottoposto a V.I.A. o A.I.A. (cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto) di piccole dimensioni (cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a V.I.A. o A.I.A.)  
Riferimento d.p.r. 120/2017Documenta-zioneModuloTempisticaSoggetto che la presentaDestinatari Documentazione
Art. 21, comma 1 e 2Dichiarazione sostitutivaAllegato 6Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavoriProduttore (il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21)Comune sito di produzione   Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it  
Art. 21, comma 3Modifiche sostanziali, come definite dall’art. 15 comma 2.  (Se riguarda il sito di destinazione o un diverso utilizzo la modifica può essere fatta massimo 2 volte, fatte salve circostanze imprevedibili)Allegato 6Almeno 15 giorni prima che si realizzino le modifiche sostanziali dichiarateProduttore (il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21)Comune sito di produzione e Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it
Art. 21, Comma 4Proroga tempi previsti per utilizzo (I tempi previsti per il riutilizzo indicati nella dichiarazione sostitutiva possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei  Mesi)Allegato 6Prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazioneProduttore (il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21)Comune sito di produzione Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it
Art. 7, comma 2DAUAllegato 8Entro il termine di validità della dichiarazione di cui all’art. 21 L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodottoProduttore (il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21)Autorità Competente del sito di destinazione, Arpa Molise all’indirizzo arpamolise@legalmail.it (L’Arpa Molise trasmette le informazioni all’Agenzia territorialmente competente per il sito di destinazione nel caso in cui i due siti ricadano in Regioni diverse) Comuni siti di produzione e destinazione

Per i piccoli cantieri, qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione, si applica la clausola di esclusione di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 purché il materiale sia non contaminato, verificato ai sensi dell’Allegato 4 del d.p.r. 127/2017, e riutilizzato allo stato naturale. Non è pertanto previsto l’invio della dichiarazione di cui all’art. 21 del d.p.r. 120/2017.

Solo nei casi in cui è previsto un deposito intermedio esterno al sito di produzione o sia necessario applicare trattamenti rientranti nella normale pratica industriale è consigliata la compilazione del modulo di dichiarazione di utilizzo art. 21 (allegato 6) e dell’eventuale documento di trasporto (allegato 7).

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.

Così come stabilito dall’art. 21, comma 6 del d.p.r. 120/2017 l’Arpa Molise effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione inviata. L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Normativa di riferimento:

A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione per le “terre e rocce da scavo” si fa riferimento:

  • all’Art.185 c.1 lett. c) d. lgs 152/2006 per quelle utilizzate allo stato naturale nello stesso sito di produzione; 
  • al d.p.r. 120/17 per quelle che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera – in sostituzione dei materiali di cava – o in processi produttivi (il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica);
  • al d. lgs 152/2006 parte IV per quelle che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra, devono essere smaltite come rifiuti.

MODULISTICA